Nonostante i pareri discordanti nel mondo dell’avvocatura, riguardanti il procedimento della mediazione familiare, alcuni avvocati hanno compreso nel tempo, che la mediazione familiare non solo è un strumento di regolamentazione del conflitto familiare – talvolta ingestibile nel contesto di un procedimento giudiziale di separazione – ma la mediazione familiare è una risorsa per l’avvocato, sotto il profilo professionale.
Infatti, molti sono gli avvocati che hanno scelto di conseguire il titolo di mediatore familiare e di mediare la conflittualità della coppia in ragione di una nuova cultura conciliativa.
La ricerca
Gli avvocati come hanno accolto l’istituto della mediazione familiare? La mediazione familiare è entrata formalmente nel panorama normativo del diritto di famiglia, solo a seguito dell’entrata in vigore della legge n.54/2006 e da un recente lavoro di ricerca, che ho effettuato personalmente presso la Biblioteca dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, sono emersi differenti approcci.
L’avvocato può essere un mediatore familiare ?
Alcuni avvocati civilisti, specializzati in materia di diritto di famiglia, scelgono di intraprendere un percorso formativo per conseguire il titolo di mediatore familiare al fine di arricchire la propria formazione. Le competenze acquisite con il Master in mediazione familiare possono essere utilizzate sia per garantire una difesa tecnica più completa ai propri clienti, sia per esercitare la professione di mediatore familiare. Tuttavia, è molto importante che il professionista formato sia come avvocato che come mediatore, non crei confusione dei ruoli: il medesimo professionista non potrà essere avvocato e mediatore familiare nella stessa procedura di separazione.
Il corso di formazione in mediazione familiare indubbiamente arricchisce la formazione dell’avvocato, ma l’avvocato, qualora dovesse ritenere più utile per i propri clienti un percorso di mediazione familiare, dovrà inviarli da un collega mediatore familiare e continuare ad assisterli esclusivamente per gli aspetti legali quali la consulenza e la redazione dell’eventuale ricorso congiunto che sarà depositato in Tribunale per l’omologa.
Alcuni avvocati, non conoscendo le regole sopra enunciate, hanno un parere negativo in merito all’attivazione del percorso di mediazione familiare, poiché sostengono che l’avvocato, non possa ricoprire il ruolo di mediatore familiare dal momento che deve solo difendere e non mediare. Ritengono che favorire l’accordo delle parti di una causa di separazione, o di una qualsiasi altra causa legale, diretto a sostituire un provvedimento giudiziale, equivalga a compromettere la funzione garantista del processo civile, il cui scopo è quello di statuire in merito all’esistenza o all’inesistenza di un diritto, nel contraddittorio delle parti, dinnanzi ad un giudice terzo e imparziale che decide secondo diritto.
Tuttavia, non tutti gli avvocati sono di tale parere, infatti, in molti decidono di formarsi come mediatore familiare e svolgere tale professione oppure utilizzare le tecniche acquisite nell’ambito della professione di avvocato. Di norma chi sceglie tale percorso ritiene che la mediazione familiare per l’avvocato è una risorsa molto importante.
La mediazione familiare e la trasformazione del conflitto da distruttivo a costruttivo
Significativa è l’esperienza riportata nella rivista Mediares, di due avvocati civilisti specializzati in mediazione familiare, i quali ritengono di dover costruire un ponte con quella parte dell’avvocatura che è ostile alla mediazione familiare, in quanto, sono convinti, che il conflitto nelle relazioni familiari sia un fenomeno connaturale ai rapporti umani, suscettibile di essere trasformato attraverso un percorso, in cui il mediatore accompagna la coppia a gestirlo in piena autonomia.
Si legge nell’intervista che “a differenza del procedimento giudiziario che depriva le parti del potere di operare delle scelte e le conduce a fare affidamento su professionisti che assumono il controllo al posto loro, la mediazione consente di risolvere la controversia, generando la trasformazione del conflitto da distruttivo a costruttivo, restituendo alla parte la capacità di affrontare il problema e, comprendendo anche le ragioni dell’altro, di raggiungere obiettivi condivisi” [i]
Consigliare la mediazione familiare equivale ad abdicare al ruolo di difensore?
Di orientamento opposto a quello precedente è la dichiarazione di un avvocato civilista, rilasciata in occasione di una giornata di studio, svoltasi nella città di Prato il 28.09.2002 ovvero, anteriormente all’entrata in vigore della legge sull’affidamento condiviso n.54/2006. Il professionista dichiara che il legale, suggerendo al cliente la mediazione familiare”sembra abdicare al suo ruolo di difensore per assumerne altri che non gli competono: quello dello psicologo,dell’assistente sociale,del moralista. Questo fa correre il rischio di allontanare l’assistito, di creare difficoltà di rapporto[ii]”. E’ naturale chiedersi, tuttavia, come possa una semplice informazione o suggerimento creare una confusione di ruoli professionali.
Considerato che, anche il giudice, terzo e imparziale, può invitare le parti ad avvalersi di un esperto che tenti una mediazione familiare, non è comprensibile come tale invio non possa essere suggerito da un avvocato che dovrebbe avere la sensibilità di ascoltare il suo cliente e aiutarlo a gestire il conflitto anche attraverso metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
La mediazione familiare per l’avvocato è una risorsa
Significativa è altresì l’esperienza resa da un altro avvocato, contraria alla precedente, che riconosce come “la mediazione e il contesto legale sono due aspetti strettamente connessi e fanno parte della stessa realtà, sono l’una la risorsa dell’altra”. Lo stesso, prende atto che nell’ambito del processo di separazione legale,“ci sono alcuni spazi che l’avvocato per la tipologia del suo lavoro, per la sua formazione professionale e le modalità di gestione della propria attività , non può trattare e che devono essere rimessi alla competenza del mediatore. Peraltro, ci sono spazi che per il loro tecnicismo giuridico devono essere trattati da un avvocato[iii]”.
Tale testimonianza è stata resa prima che entrasse in vigore la legge sull’affidamento condiviso n. 54/2006 ed è interessante notare che l’avvocato colloca la mediazione familiare all’interno del procedimento di separazione, sostenendo che il mediatore familiare conosce le “problematiche che i genitori incontrano nel momento in cui passano dal vivere insieme ed esercitare insieme il proprio ruolo genitoriale nella medesima casa, a quello in cui esercitano tale ruolo separatamente in due case diverse e si rapportano ai figli da soli senza la presenza dell’altro[iv]”.
Pertanto, i coniugi, così prosegue l’avvocato, “dovrebbero intraprendere il percorso di mediazione prima di sottoscrivere il verbale di separazione perché la mediazione prima di tale sottoscrizione, ha una funzione preventiva, garantisce la stabilità degli accordi. Infatti è costante nella prassi delle separazioni consensuali, che gli accordi siano conclusi con una certa superficialità quando i coniugi coabitano ancora sotto la stessa casa coniugale senza aver sperimentato la loro nuova condizione e le loro esigenze di genitori separati.”[v] Il parere dell’avvocato, da ultimo citato, porta a ritenere che è possibile configurare una “mediazione integrata” basata su una reciproca collaborazione tra l’avvocato e il mediatore familiare, diretta ad aiutare le coppie a gestire e a prevenire le conseguenze di una conflittualità coniugale e genitoriale non sempre palese.
Conclusione
Nonostante la mediazione familiare non sia allo stato attuale regolamentata da una legge statale specifica, una parte della categoria professionale degli avvocati, ha sostenuto che la mediazione familiare per l’avvocato è una risorsa cui fare riferimento nel momento in cui gli strumenti giuridici dimostrino di non essere sufficienti a risolvere le divergenze coniugali o genitoriali presenti nel contesto di una separazione legale o di un divorzio.
Dott.ssa Fiamma Raugei
Mediatrice familiare
[i] “Avvocatura e prove di dialogo”: Anna Laura di Tocco e Giuseppe M.Valenti in Mediares n.15-16/2010 p.45
[ii]“ Giornata di Studio: Genitori e figli nella separazione e avvocati in sinergia” :Sabato 28.09.02,p.28
[iii] Giornata di Studio: Genitori e figli nella separazione e avvocati in sinergia” :Sabato 28.09.02,p.22
[iv] Giornata di Studio: Genitori e figli nella separazione e avvocati in sinergia” :Sabato 28.09.02,p.22
[v] Giornata di Studio: Genitori e figli nella separazione e avvocati in sinergia” :Sabato 28.09.02,p.22