Nel corso degli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla rilevanza penale della Pas (Sindrome di Alienazione Parentale) ed in particolare del comportamento del genitore alienante che mette in cattiva luce l’altro genitore allontanandolo dal figlio; la PAS costituisce reato?
Con sentenza n. 26810/2011 i Giudici della Cassazione hanno definito l’ alienazione parentale il comportamento del genitore affidatario che strumentalizza il rifiuto del minore di vedere l’altro genitore , impedendone cosi le visite stabilite dal giudice e la frequentazione. In tal modo si genera una programmazione del figlio attraverso l’uso di espressioni denigratorie, false accuse, trascuratezza e violenza riferite all’altro coniuge.
Quindi la PAS costituisce reato?
No, in merito il Tribunale di Milano, sez.IX, con decreto n.9 dell’11.3.17 ha chiaramente definito l’alienazione familiare un grave illecito civile, con connotazioni penali, finalizzato alla cancellazione, rimozione e demolizione di un genitore che pur non assumendo in sè gli estremi di una autonoma fattispecie penale è idonea a cagionare diverse conseguenze giuridiche.
Quali sono i rilievi penalistici delle condotte alienanti?
- E’ ben noto come la condotta elusiva del genitore affidatario integra il reato di cui all’art. 388, 2 comma, c.p., secondo cui è punito chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento dei minori o di altre persone incapaci.
Perché si realizzi la fattispecie di reato è necessaria oltrealla violazione o elusione di un provvedimento civile, il presupposto psicologico caratterizzato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di disobbedire e trasgredire il precetto di legge. La condotta elusiva può quindi consistere anche in un semplice non fare, in una condotta non collaborativa o omissiva che vanifica ingiustamente le pretese e le aspettative dell’altra persona.(Pen.sent. n. 25244/06) - Le pressioni psicologiche esercitate nei confronti dei figli minorenni per scopi vendicativi nei confronti del coniuge possono costituire il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.Infatti la Corte di Cassazione (sent. del 23 settembre 2011, n. 36503)ha condannatola madre ed il nonno di un minore per il reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto colpevoli di aver tenuto un comportamento iper protettivo, caratterizzato da privazioni sociali e psicologiche, concretizzatesi nell’annientamento della figura paterna, descritta come negativa e violenta.
- Inoltre è punibile ai sensi dell’art. 570 c.p. chi “serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge” o “chi sottrae un minore a chi ne ha la responsabilità genitoriale”ex art. 574 c.p. per sottrazione di incapace.
In conclusione la Pas che nel nostro codice penale non assurge a fattispecie autonoma di reato, può comunque assumere rilevanza penale rispetto alle suddette ipotesi delittuose tese alla tutela del diritto alla bigenitorialità dei minori. E’, peraltro, risarcibile la avvenuta compromissione dello stesso e dei doveri di mantenimento istruzione ed educazione del figlio così come previsto dall’art. 30 della Costituzione per effetto della condotta ostruzionistica dell’altro genitore.
Debora Stasolla
dott.ssa in Giurisprudenza
Un pensiero su “La PAS costituisce reato?”
Complimenti, articolo molto interessante, diretto e chiaro….