L’assegno di mantenimento del figlio minorenne può essere modificato? Va corrisposto interamente anche se collocato presso il genitore obbligato ?
Per rispondere a questa domanda occorre chiarire che:
- In caso di separazione e divorzio, il giudice civile stabilisce che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, salvo che sia contro l’interesse dei minori.
- Il bambino di solito viene collocato prevalentemente presso uno dei due, dove risiede la sua sfera di interessi e affetti, salvo richiedere modifiche al giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni.
- L’assegno di mantenimento del figlio previsto dall’art 337 ter c.c., a favore del coniuge presso cui é collocato prevalentemente è fissato dall’autorità giudiziaria con sentenza.
- L’assegno di mantenimento del figlio minorenne può essere modificato o revocato solo se i coniugi lo richiedono, secondo il procedimento ex artt. 9 legge 898/1970 e 710 c.p.c.
- La sentenza che lo determina è “rebus sic stantibus”, considera la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché fatti sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, che modificano lo stato a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiedere al giudice la modificazione del quantum dell’assegno di mantenimento.
- Circostanze di fatto preesistenti o sopravvenute non possono essere fatte valere presentando opposizione all’esecuzione degli assegni arretrati, infatti con questa azione l’obbligato può far valere solo l’invalidità formale o l’inefficacia della sentenza.
Qual è stata la risposta della Cassazione ?
Con sentenza 2 luglio 2019, n. 17689, ha disposto che, la modifica del regime di collocazione dei figli ad opera del tribunale per i minorenni non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento del figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio. Questo, dunque, va ancora interamente corrisposto all’altro coniuge. L’unico modo per far valere circostanze sopravvenute è richiedere la revisione al giudice della separazione o del divorzio, secondo il procedimento ex artt. 710 c.p.c. e 9 della legge n. 898/1970.
Quali sono i motivi ?
Il nuovo collocamento del minore non è l’unico fattore determinante dell’obbligo di mantenimento in quanto concorrono anche altri elementi come il reddito e il tenore di vita precedente alla crisi familiare. Perciò, tutti gli elementi utili vanno valutati solo dal giudice civile ordinario, competente per la separazione o il divorzio, non dal Tribunale per i Minorenni, né tantomeno dal genitore.
Infine, si precisa che il codice civile non stabilisce che chi percepisce l’assegno di mantenimento del figlio debba coabitare stabilmente con lui.
E per il collocamento alternato ?
L’assegno di mantenimento del figlio minorenne può essere modificato in caso di collocamento alternato. In questo caso, numerosi Tribunali hanno disposto che entrambi i genitori siano obbligati al mantenimento diretto. Spesso questa forma, meno utilizzata, consente una più equa distribuzione degli obblighi genitoriali e al minore di mantenere i rapporti con entrambi.
Quando mutano le circostanze di fatto, spesso il genitore obbligato smette di versare l’assegno.
Si rischia, così, di accumulare molti arretrati.
Come evitare questo problema? Tenendo presente che la valutazione sull’assegno di mantenimento del figlio spetta al giudice della separazione o del divorzio perché è l’unico che può tenere conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella crisi familiare.
Matilde Mazzeo
Dott.ssa in giurisprudenza