Il diritto del padre al riconoscimento del figlio naturale

riconoscimento del figlio naturale

Il riconoscimento del figlio naturale: ratio della normativa alla luce di un breve excursus storico

L’istituto del riconoscimento del figlio naturale assume particolare rilievo nell’ambito del diritto di famiglia, che si confronta ormai con modelli familiari, ben diversi da quelli considerati “tradizionali”.

Il legislatore ha dovuto tenere conto dei mutamenti sociali, già con  la celebre riforma del diritto di famiglia del 1975; essa ha introdotto il principio di parificazione tra figlio naturale e figlio legittimo, nato cioè in costanza di matrimonio, così affermando la rilevanza a livello giuridico del legame sanguigno e, quindi, di quello biologico naturale, tra genitore e figlio.

La predetta normativa, tuttavia, manteneva ancora una sorta di tutela nei confronti della famiglia legittima, riconoscendo comunque in materia successoria ai figli legittimi il diritto di commutazione, inteso quale diritto per questi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la quota di eredità spettante ai figli naturali, che non si opponessero.

Si è dovuto attendere l’intervento legislativo del 2012 (Legge 2012 n. 219), perché venisse sancita l’effettiva parificazione tra figli naturali e legittimi: abrogando il predetto istituto della commutazione, infatti, è stato affermato il principio dell’unicità dello status di figlio. E ciò non solo rispetto al rapporto genitore-figlio, ma anche rispetto  a quello con la famiglia: il riconoscimento, infatti, produce effetti anche nei confronti della cosiddetta parentela. E’ stata così risolta l’annosa querelle giurisprudenziale e dottrinale affermatasi sul punto: il legame di sangue rileva giuridicamente, a prescindere dalla sussistenza del vincolo matrimoniale.

Quale fine persegue l’istituto del riconoscimento del figlio naturale?

Dalla premessa precedente, si evince che fine principale del legislatore è quello di tutelare l’interesse del figlio, a prescindere dall’impatto e dalle conseguenze che derivino rispetto alla cosiddetta famiglia legittima. Ulteriore conferma di tale considerazione si riscontra anche nell’introduzione della possibilità di riconoscere i cosiddetti figli “incestuosi”, sebbene sia necessario acquisire l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni.

Quando è possibile opporsi al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore? L’altro genitore può opporsi al riconoscimento del figlio minore degli anni 14: l’altro genitore può opporsi al riconoscimento?

La normativa  prevede due procedure distinte in base all’età del figlio: mentre per il riconoscimento del figlio che non ha ancora compiuto quattordici anni è necessario il consenso del genitore che ha provveduto a riconoscerlo per primo; per il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni è necessario il consenso di quest’ultimo.

Ebbene, nella prassi applicativa succede che il genitore che ha provveduto a riconoscere il figlio per primo,(spesso si tratta di  madri), si opponga al riconoscimento, talvolta a tutela dell’interesse del figlio, talaltra strumentalizzando il rimedio giuridico, che diviene ennesima occasione di scontro.

Invero, laddove un genitore non acconsenta al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, quest’ultimo può proporre ricorso al tribunale instaurando un giudizio durante il quale il giudice dovrà valutare quale soluzione sia migliore alla luce dell’interesse del minore.

Il genitore vanta il diritto al riconoscimento del figlio naturale?

Si può affermare la sussistenza del diritto de quo: infatti, soltanto in presenza di accertati motivi che compromettano lo sviluppo psichico – fisico del minore il giudice accoglierà l’opposizione dell’altro genitore. Sul punto basti considerare che la giurisprudenza non ha ritenuto sufficiente, al fine dell’accoglimento dell’opposizione, la mera pendenza di un procedimento penale o la sussistenza di precedenti penali. Ciò che rileva è, infatti, lo stile di vita condotto al momento del giudizio, sulla cui base verrà accertata l’effettiva capacità genitoriale dell’istante.

Considerazioni finali

La conoscenza della normativa dovrebbe scoraggiare azioni tese soltanto a intraprendere battaglie, in cui i figli diventano – talvolta – pedine; la prassi, purtroppo, spesso depone in senso contrario. Le vicende tendono, poi, a complicarsi quando in presenza di coppie miste, si instillano timori legati a un possibile allontanamento del minore con il genitore straniero. In tali casi, la normativa dovrà tenere conto anche di quanto previsto dal diritto internazionale privato.

E ancora, la normativa potrebbe doversi confrontare anche con nuove realtà, laddove trovasse espresso riconoscimento un diritto tout court alla genitorialità, che prescinde non solo da un legame  biologico effettivo, ma anche da una potenziale capacità naturale procreativa.

Avv. Provvidenza Nocito

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