Il congedo parentale “Covid-19” è un prezioso strumento per le famiglie, durante il periodo di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria, ma…
come funziona e a quali lavoratori spetta ? Quali le ultime novità?
Il congedo parentale Covid-19 è introdotto dal decreto “cura Italia” n. 18/2020, ora convertito in legge n. 27/2020. Si tratta di un congedo straordinario di 30 giorni, di cui il lavoratore gode in maniera continuata o distribuito diversamente. Per il genitore che ha figli minori di 12 anni, è prevista un’indennità sostitutiva della retribuzione. Per chi ha figli dell’età compresa tra 12 e 16 anni, invece, il congedo straordinario non è retribuito e, durante il periodo, è vietato il licenziamento. Non c’è limite di età, se il lavoratore ha figli con grave disabilità, accertata ai sensi della legge 104, che frequentano la scuola o centri diurni.
Quali sono i benefici ?
Per il congedo parentale Covid-19, l’indennità è del 50% della retribuzione. Per gli iscritti alla gestione separata INPS è uguale al 50% di 1/365 del reddito, calcolato sulla stessa base utilizzata per l’indennizzo di maternità. Per i lavoratori autonomi registrati all’INPS, essa è del 50% della retribuzione giornaliera stabilita ogni anno dalla legge, per il tipo di lavoro svolto. Per i genitori di figli disabili, l’indennità è del 30%, ma compensata con la possibilità di fruirne senza limiti di età.
Chi può richiederlo ?
Il congedo parentale Covid-19 spetta ai genitori, anche affidatari o collocatari di minori in via temporanea, che rientrano tra queste categorie:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati
- iscritti alla gestione separata INPS
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Altri requisiti sono:
- non aver richiesto il cd. bonus baby-sitter, che ha un tetto massimo di 1200 euro
- che l’altro coniuge non sia disoccupato o non svolga lavoro casalingo
- che l’altro genitore non sia già beneficiario di sussidi di disoccupazione o di cassa integrazione.
Queste condizioni vanno autocertificate alla presentazione della domanda, poiché il congedo straordinario è una tutela emergenziale, rispetto a quello ordinario, ammesso solo per chi ha figli fino a 1 anno di età. Il genitore con figlio disabile, oltre ai 30 giorni di congedo parentale Covid-19, può usufruire dei tre giorni mensili in più, previsti dalla legge 104.
Le ultime novità.
- Ora, il congedo straordinario è possibile anche in modalità oraria, per figli fino ai 12 anni, salvo che, nello stesso giorno, l’altro genitore usufruisca di quello giornaliero o che le ore utilizzate da entrambi i coniugi si sovrappongano. La domanda va presentata sul sito INPS, nella sezione per la richiesta di congedo ordinario orario, selezionando l’opzione “Covid-19”. Occorre indicare il periodo di utilizzo e il numero di giornate da dividere in ore.
- Il Ministero del Lavoro ha in progetto di stabilire nuove e più estese indennità, a seconda dell’età dei figli.
Matilde Mazzeo
Dott.ssa in giurisprudenza