Oggi vi racconteremo il caso di Aldo (nome di fantasia) che, dopo aver letto un nostro articolo, ci contatta per sapere se può chiedere la riduzione dell’assegno divorzile dopo le nuove nozze con la sua attuale moglie.
Il Signor Aldo ci ha contattati prima via e-mail e poi, a seguito di un primo contatto telefonico, ha preso appuntamento per una consulenza online (vi ricordiamo che potete contattarci a questo link per conoscere costi e modalità della consulenza online).
IL CASO
Aldo racconta di essere un anziano di 70 anni, di avere due figli Marco e Vito (nomi di fantasia) ormai indipendenti economicamente e di essere obbligato per disposizione del Giudice, ormai da 20 anni, a passare un assegno di mantenimento alla sua ex moglie del valore di 700,00 €.
Aldo racconta di essersi felicemente risposato da due anni con Patrizia (nome di fantasia), che Patrizia è economicamente a suo carico e di essere andato a vivere a casa della nuova moglie lasciando gratuitamente la casa coniugale, inizialmente assegnata a lui, alla sua ex moglie, Maria (nome di fantasia).
Aldo racconta, inoltre, che Patrizia sta avendo diversi problemi di salute. E’ stata operata al ginocchio a seguito di una caduta e oggi ha bisogno di assistenza continua essendo costretta a vivere su una sedia a rotelle.
LE OSSERVAZIONI DELL’AVVOCATO
Le condizioni economiche di Maria sono migliorate? Dove viveva in precedenza?
Le condizioni economiche di Aldo sono peggiorate?
I fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio
E’ opportuno verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’obbligato o del miglioramento di quelle dell’ex coniuge beneficiario, integrino “giusti motivi” idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, all’esito del confronto tra le condizioni sussistenti all’epoca del provvedimento che si vorrebbe modificare e quelle sopravvenute.
Sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato
Inoltre, come stabilito dalla Cassazione civile, sez. I con ordinanza 2 agosto 2022, n. 23998 «qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione o revoca siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri».
Chiedere la riduzione dell’assegno divorzile dopo le nuove nozze è possibile?
Al fine di rispondere ai quesiti di Aldo è stato indagato se le entrate economiche di Aldo fossero rimaste invariate negli anni, a quanto ammontassero le spese mediche di Patrizia e se Maria prima di trasferirsi nella casa coniugale pagasse un canone di locazione.
Se hai letto l’articolo e credi di poter chiedere una riduzione dell’assegno divorzile non esitare a contattarci.
Consolata Santino
Avvocato – Mediatrice familiare – Coordinatrice genitoriale – Counselor