Assegno di mantenimento e assegno divorziale a confronto

mantenimento

Spesso si sente parlare di mantenimento facendo riferimento all’obbligo del coniuge con il reddito più alto di corrispondere un assegno periodico al coniuge “più povero”.

In realtà, all’interno della figura generica di mantenimento si deve distinguere tra:

  • Assegno di mantenimento
  • Assegno di divorzio

Assegno di mantenimento e assegno divorziale. Quali sono le differenze?

L’assegno di mantenimento e l’assegno divorziale  sono spesso termini utilizzati impropriamente e, a volte, come sinonimi. Si tratta, però, di due istituti ben diversi, sebbene apparentemente sembrino presentare gli stessi requisiti e caratteristiche.

L’assegno di mantenimento è la somma che viene erogata con la separazione e fino al divorzio, cioè in una fase ancora transitoria, mentre l’assegno divorzile o (assegno di divorzio) è la somma da corrispondere dopo il divorzio al coniuge quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli “per ragioni oggettive”.

Bisogna, quindi, chiarire la differenza che intercorre tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, ma, ancora prima bisogna capire la distinzione che esiste a monte tra separazione e divorzio.

Separazione e divorzio

La separazione e il divorzio sono due istituti giuridici distinti, relativi alla medesima situazione di fatto: la crisi del matrimonio. Vediamo con maggiore attenzione di cosa si tratta…

La separazione personale dei coniugi non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, ma incide su alcuni effetti del matrimonio: la comunione dei beni si scioglie, gli obblighi di fedeltà e di coabitazione cessano. Non vengono sospesi i doveri di natura economica, ovvero quello di contribuire nell’interesse della famiglia, il dovere di mantenere il coniuge più debole e il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.

Con il divorzio viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale come lo status di coniuge e la possibilità di utilizzare il cognome del marito, sia sul piano patrimoniale (perdita dei diritti successori nei confronti dell’ex coniuge, l’obbligo di mantenimento).

Dalla differenza tra separazione e divorzio consegue quella principale tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio…

I criteri del tenore di vita e e dell’autosufficienza economica

  • L’assegno di mantenimento mira a far mantenere al coniuge con il reddito più basso lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Viene calcolato sia in base alla situazione economica del coniuge con il reddito più basso, sia in relazione alle condizioni economiche del coniuge obbligato al pagamento;
  • L’assegno di divorzio, invece, ha lo scopo di garantire all’ex coniuge economicamente più debole il necessario per vivere ed essere autosufficiente, quando non è in grado di provvedervi con la propria capacità lavorativa.

Quest’ultimo a differenza dell’assegno di mantenimento non deve essere calcolato in base al precedente tenore di vita della coppia. Se il coniuge con reddito più basso riesce a provvedere al proprio sostentamento economico, non avrà diritto ad alcun contributo dall’ex.

L’assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro fino al momento in cui il beneficiario stesso non passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.

Criteri  per determinare l’ autosufficienza economica

Ma come si fa a valutare la c.d. “autosufficienza economica” del coniuge economicamente più debole? Questa è una delle questioni più dibattute dalla giurisprudenza negli ultimi anni. La Suprema Corte ha individuato quattro “indici di prova” per stabilire se il coniuge sia o meno autosufficiente:

  • il possesso di redditi di qualsiasi specie
  • il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari
  • le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell’ex.
  • la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Quindi per capire meglio la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorziale facciamo un esempio.

Immaginiamo una coppia di coniugi dove lei percepisce uno stipendio di 700 € mensili per un part-time con un’azienda privata, mentre lui ha un reddito di professionista di circa 3.000 € al mese. Durante l’unione, dunque, la coppia, può contare su un reddito complessivo di 3.700 € al mese, per una quota di 1.850 € a testa.

All’esito della separazione, il giudice ordina al marito di versare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 1.100 € al mese, in modo da garantire alla moglie 1.800 (700 euro di reddito proprio, più 1.1000 € di mantenimento). Al marito restano così, per sé, 1.900 euro.

In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimoio. Alla pronuncia del divorzio, invece, il coniuge non è più tenuto a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita, ragion per cui, molto probabilmente vedrà ridimensionato l’importo da lui dovuto alla ex moglie a titolo di assegno divorzile. Il giudice, tornando all’esempio, potrebbe disporre un assegno divorzile dell’ammontare di 500 €, in quanto in considerazione dell’età e delle condizioni di salute della donna, nonché del reddito già posseduto e della sua capacità di lavoro, potrebbe ritenere la donna autosufficiente con la disponibilità economica di 1.200 € al mese.

Bertone Maria

Dott.ssa  in Giurisprudenza

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