Come richiedere l’indennità di accompagnamento

richiedere l'indennità di accompagnamento

In questo articolo vedremo in modo molto schematico quali sono le incombenze burocratiche che il cittadino deve affrontare per richiedere l’indennità di accompagnamento.

Passo n. 1: dal medico di famiglia

Per richiedere l’indennità di accompagnamento il cittadino deve recarsi dal proprio medico di famiglia per ottenere il certificato introduttivo con il quale il medico attesta la natura dell’infermità. In fase di compilazione del certificato medico telematico, il medico certificatore può richiedere, su richiesta dell’interessato, anche il riconoscimento della legge 104/92.

Il medico abilitato alla certificazione è in possesso di un pin rilasciato dall’Inps con il quale accede ad una piattaforma informatica, compila il certificato, lo invia all’Inps per via telematica e consegna all’utente la ricevuta di avvenuta trasmissione, nonché la copia originale firmata del certificato e l’eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.

Dal momento del rilascio, la validità del certificato medico introduttivo è di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda.

Superato tale arco temporale, il numero identificativo impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande e occorrerà presentare di nuovo la richiesta al medico curante.

Passo n. 2: presentazione della domanda all’Inps

Il passaggio successivo, per richiedere l’indennità di accompagnamento,  è la presentazione della domanda di invalidità civile all’Inps.
La domanda di invalidità può essere avviata direttamente dal richiedente oppure dai genitori, tutori o curatori della persona inabilitata.
Anche in questo caso la procedura avviene esclusivamente per via telematica, ma il cittadino ha a disposizione due alternative:

  1. può presentare la richiesta in autonomia, attraverso il portale web Inps, previa autenticazione utilizzando il Pin (se posseduto) oppure lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), la CIE (Carta di Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  2. può farsi affiancare nella presentazione della domanda online da enti come associazioni di categoria, patronati sindacali, CAF, altre organizzazioni associative.

Il modello della domanda online va compilato con i dati anagrafici e il numero identificativo presente sul certificato stampato dal medico di famiglia. Quando il modulo online è completo in tutte le sue parti il sistema consente di stamparlo e propone immediatamente una data per la convocazione a visita. Si può scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra quelle indicate dal sistema.

Questo è il momento in cui è possibile inoltrare anche la richiesta per l’ottenimento della Legge 104. In questo modo, potrete effettuare un’ unica visita valutativa per il riconoscimento dell’invalidità e per l’ottenimento  della 104 senza dover ripetere l’iter previsto  dall’INPS.

E’ bene precisare che tale richiesta, sebbene riguardi la stessa persona, segue un percorso differente: è più celere e l’interessato riceve in tempi più ristretti il diritto ai benefici che la normativa gli riserva.

Entro quando fissare la prima visita per l’invalidità?

La prima visita deve essere fissata entro:

  • 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione delle visite ordinarie;
  • 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica, ai sensi dell’art. 6 della legge 80/06, o per le patologia comprese nel decreto 2 agosto 2007.

Se non è possibile fissare la data della visita, la prenotazione verrà successivamente comunicata all’interessato per raccomandata A.R. o per posta elettronica.

Qualora fosse necessaria una visita domiciliare il medico di famiglia dovrà redigere un certificato telematico da inviare all’Inps almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita.  Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

Una volta che il richiedente inoltra la domanda per il riconoscimento dei benefici, nell’arco di 30 giorni riceve una lettera raccomandata con l’indicazione della data della prima visita. In questa missiva sono presenti l’indirizzo, l’ora e la data in cui il paziente dovrà recarsi  presso una sede ASL competente per la visita medica. In alcuni casi, è possibile effettuarla anche in alcune sedi INPS. Le visite di revisione successive alla prima, invece, si eseguono sempre presso le sedi INPS.

Nel caso entro tre mesi dalla presentazione della domanda la Commissione medica non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) contattateci per presentare ricorso al giudice ordinario.

Scelta della modalità di pagamento

Chi già riceve una prestazione economica di tipo pensionistico da parte dell’Inps, la procedura telematica propone in automatico le stesse modalità di pagamento già registrate ed è quindi possibile scegliere di farsi accreditare l’assegno di invalidità sullo stesso conto corrente bancario. In ogni caso, è comunque possibile modificare la modalità di pagamento o sceglierne una diversa.

Passo n. 3: la visita della commissione medica

Per richiedere l’indennità di accompagnamento, il giorno della visita l’utente si deve presentare ad una commissione medica dell’Asl di riferimento (integrata da un medico dell’Inps) e portare con sé il certificato rilasciato dal proprio medico di famiglia. Se il malato non può recarsi presso la sede e tale stato viene certificato dal medico, la visita può essere effettuata a domicilio o presso il luogo di domicilio della persona (es. casa di riposo).

In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive, esse saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda con perdita di efficacia della stessa.

La commissione redige al termine della visita un verbale elettronico e, per conferirgli validità e concludere dunque la procedura, deve approvarlo all’unanimità.

Se il parere della commissione non è unanime l’Inps sospende momentaneamente la procedura e acquisisce la documentazione per farla esaminare dal Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Il funzionario può dare validità al verbale entro 10 giorni, oppure procedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni.

Esaminata la domanda in tutti i suoi elementi (sanitari e amministrativi), sarà l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a fornire il proprio feedback tramite raccomanda A/R o indirizzo di posta elettronica certificato, se fornito dall’utente.

Se la Commissione ritiene che le minorazioni riconosciute all’invalido siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, nello stesso verbale viene indicata la data entro cui presentarsi per effettuare una visita di revisione .
I benefici e le agevolazioni non vengono sospesi allo scadere della data della visita di revisione ma si attende che tutto l’iter di revisione sia completato. Inoltre spetta all’INPS ricordare all’interessato la convocazione alla visita e l’invalido non deve attivarsi di sua iniziativa.
Se invece la Commissione accerta la presenza di patologie e menomazioni “stabilizzate”, definite dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, allora specificherà nel verbale la non rivedibilità delle stesse.

Ricordiamo, che se il paziente ha fatto richiesta per il riconoscimento dell’invalidità e per la Legge 104, egli riceverà due distinti verbali a casa.

Con l’eccezione di situazioni di aggravamento di malattie di tipo oncologico, non è possibile inoltrare due volte la domanda per la medesima prestazione fino al termine dell’eventuale iter in corso o, nell’eventualità di ricorsi giudiziari, fino all’emissione di una sentenza passata in giudicato.

Dopo quanto tempo si riceve il verbale di invalidità dall’INPS

Una volta che il richiedente ha effettuato la prima visita, entro 60 giorni la ASL invia all’INPS il verbale contenente l’esito dell’accertamento. Una volta che l’INPS riceve la documentazione, ha altri 60 giorni di tempo per accettare il giudizio della ASL. Altrimenti, può anche decidere di richiamare il paziente per un ulteriore controllo di accertamento.

Se l’INPS accetta il giudizio ASL, decorreranno, a partire dalla visita medica, al massimo 120 giorni perché il richiedente riceva a casa il verbale sanitario di esito.

In caso di ulteriore convocazione da parte dell’INPS questi tempi potrebbero dilungarsi.

Nel prossimo articolo vedremo come presentare ricorso in caso di esito negativo.

Consolata Santino
Avvocato – Mediatrice – Counselor

 

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4 pensieri su “Come richiedere l’indennità di accompagnamento

  1. Buongiorno mia moglie a fatto domanda da ben quindici mesi e ancora non è stata chiamata a visita come ci dobbiamo comportare?

  2. Buongiorno mia madre ha avuto il 100%di invalidità, la legge 104 ma non gli è stato dato l’accompagnamento, cosa devo fare???..la risposta dei medici della commissione è stata mettetela in una RSA

  3. Buongiorno, dopo più di un anno ho ricevuto i verbali per il riconoscimento di invalidità civile e L.104 con percentuale del 100%. Nel certificato del mio medico per la domanda di invalidtà, il medico ha certificato l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua .
    Ora vorrei sapere se il mio medico deve fare un altro certificato richiedente l’accompagno, come mi è stato detto, oppure quel primo certificato è sufficente. Inoltre vorrei sapere se devo fare un’altra domanda e come farla.
    Grazie
    Jean Bigi

  4. Invaludita riconisciuta 100% 104 riconosciuta disco invalido per auto concesso (auro delle figlie) per ottenere lindennita’ di accompagnamento quale e’ il primo passo da rifare il medico di famiglia?? Grazir

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