DIVORZIO

Divorzio congiunto
Il divorzio è congiunto quando i coniugi raggiungono un accordo su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.

Divorzio contenzioso
Quando non è stato possibile raggiungere alcun accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio il divorzio è contenzioso.

Modifica delle condizioni di divorzio
Le disposizioni della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche possono essere modificate o revocate dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.

Mantenimento dei figli e dell’ex coniuge
Ciascun genitore è obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità al mantenimento dei figli anche una volta ottenuto il divorzio, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e del contesto sociale e familiare cui appartengono. L’assegno divorzile è invece una contribuzione economica con funzione assistenziale che, ove ritenuta opportuna, deve essere versata periodicamente all’ex coniuge.

Accordi una tantum
L’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro può essere assolto con l’assegno divorzile, o, in alternativa con l’attribuzione in un’unica soluzione di una somma di denaro o mediante il trasferimento di un bene immobile o altro diritto reale. La liquidazione può essere fatta anche “
una tantum“. In quest’ultimo caso però è necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

Mantenimento del cognome maritale
Con la pronuncia di divorzio la “ex” moglie perde il diritto di utilizzare il cognome del marito. È possibile però, in casi specifici, chiedere al giudice l’autorizzazione a continuare ad utilizzare il cognome dell’ex marito.

Pensione di reversibilità
È la quota di pensione riservata all’ex coniuge superstite legalmente divorziato e titolare di un assegno di mantenimento.

Diritto al TFR
Il coniuge titolare di un assegno divorzile non passato a nuove nozze ha il diritto di ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge.