Single e coppie di fatto possono diventare genitori grazie all’adozione in Italia.
Quest’estate, la Cassazione civile, sezione prima, con l’ordinanza n. 17100/2019, ha realizzato una rivoluzione: evidenziando l’importanza del “rapporto di continuità affettiva” con il minore ha accolto la possibilità dell’adozione a favore di un’infermiera di 62 anni che si era presa cura del bambino e aveva, di fatto, il suo affidamento. Via libera, quindi, all’adozione da parte di single e coppie di fatto.
Ma andiamo con ordine…
Quando può essere richiesta l’adozione?
L’adozione è disciplinata della legge n. 184 del 1923 e può essere richiesta quando il Tribunale per i Minorenni e i servizi sociali hanno constatato una sua situazione di abbandono e quindi, solo se il giudice ha dichiarato la sua adottabilità.
Dopo questa dichiarazione, tra gli interessati ad adottare un bambino presenti nelle liste d’attesa, viene individuata una coppia, preferibilmente giovane, sposata e con altri figli minorenni, che, su richiesta del Tribunale, si dichiara disponibile al cd. affidamento preadottivo.
L’affidamento preadottivo è un periodo di convivenza più o meno stabile con il minore (a seconda delle sue esigenze, valutate dal giudice e dai servizi sociali), finalizzato a stabilire un rapporto di fiducia, educativo ed affettivo con l’aspirante famiglia, monitorato costantemente dai servizi sociali.
Esso si dice impossibile quando manca lo stato di abbandono o via sia una situazione di fatto, in cui il minore, pur in stato di abbandono, non riesca ad essere affidato ad una famiglia adottiva, perchè per esempio, manca una coppia che, alla richiesta del Tribunale, si dichiara interessata all’adozione di quel bambino, oppure quando quelle ritenute più idonee la rifiutano.
Tra l’aspirante adottante e il minore, secondo la legge, devono esservi almeno 18 anni di differenza e non più di 45 per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
La Corte di legittimità ha, però, derogato il principio dei limiti di età, e allargato ai single l’accesso all’ipotesi “speciale” di adozione prevista, invece, dall’art. 44, lettera d) della stessa legge del 1993.
L’adozione speciale
L’ “adozione speciale” si differenzia da quella ordinaria perché può scattare in mancanza dei requisiti per essa previsti: non richiede necessariamente una situazione di abbandono del minore (come nel caso del bambino affidato di fatto alla sua infermiera pediatrica) né la dichiarazione di adottabilità. Infatti, a questa ipotesi di adozione particolare si ricorre, normalmente, quando è impossibile l’affidamento preadottivo del minore, cioè quando il bambino non è dichiarato in stato di abbandono né adottabile e, di conseguenza, il Tribunale non può indicare una coppia che abbia interesse ad adottarlo
La Cassazione ha indicato, come limite alla possibilità di adottare, il miglior interesse del minore e il rapporto di “continuità affettiva ed educativa” tra il minore e l’adottante tutelato dagli articoli 29 e 30 della Costituzione.
Inoltre, sottolineano gli Ermellini, la norma che introduce l’adozione speciale non specifica il requisito dell’età massima di 45 anni per l’adottante, ma solo quello di età minima (differenza di almeno 18 anni tra questi e l’adottato).
Nella specie, la Corte aveva anche rigettato l’eccezione dei ricorrenti che lamentavano il loro mancato consenso all’adottabilità del figlio già affidato, di fatto, alla signora 62enne. Infatti il mancato consenso può rappresentare un limite all’adottabilità solo se i genitori, decaduti dalla titolarità della responsabilità genitoriale, la esercitano di fatto. Quindi, solo i genitori che si prendono cura concretamente, anche non in maniera continua, delle esigenze, dell’educazione e delle cure del bambino possono fornire un consenso determinante per consentire o meno l’adozione.
Una vera rivoluzione, dunque, nel mondo delle adozioni in Italia, in cui i tempi procedurali sono ancora molto lenti e che contribuirà ad accelerarli
perché il superamento del limite della differenza di età tra adottante e adottato e l’inserimento, nelle liste d’attesa, di nuove categorie di possibili adottanti, come alle coppie di fatto e ai single, finora ritenuti idonei solo all’affidamento di fatto del minore in situazioni particolari, renderà più veloce il loro scorrimento.
La Cassazione, con questa rilevante sentenza ha confermato l’interesse del minore, quale pilastro portante, punto fermo nella disciplina delle adozioni.
L’interesse del minore deve continuare ad essere il punto di partenza per qualsiasi decisione o scelta da parte di giudici, avvocati, psicologi, assistenti sociali ed educatori, ma anche e soprattutto, degli adulti chiamati, ad amare e crescere il bambino. L’orientamento prominente dell’ultima giurisprudenza, che è possibile approfondire anche grazie alla consulenza legale, trascende il mero interesse egoistico dei genitori e mira a garantire quei rapporti affettivi basati sull’amore e sulla fiducia, instaurati con il tempo nel cuore di un bambino, che non guardano all’età, al sesso o all’orientamento amoroso.
Consolata Santino
Avvocato – Mediatrice familiare – Counselor