Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio

 Solo a seguito di un mutamento sociale e culturale contrassegnato dalla entrata in vigore della Legge n.219/2012 (Riforma della filiazione) e dal relativo decreto attuativo d.lgs n. 154/2013, lo status di figlio naturale è stato parificato a quello di figlio legittimo in virtù del principio sancito dall’art.315 c.civ per cui, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra i genitori.

Il principio della unicità dello stato giuridico della filiazione è desumibile in via semplificativa ma non esaustiva, da talune delle seguenti disposizioni:

  • L’art.1 co.11 della legge n. 219/2012 specifica sotto il profilo formale, che le parole “figli legittimi” e “figli naturali presenti nel codice civile e in leggi speciali, sono state sostituite dalla parola figli”. Permane, tuttavia una distinzione tra “figli nati nel matrimonio e “figli nati fuori dal matrimonio” al fine di individuare il momento costitutivo del rapporto giuridico di filiazione.
  • La disposizione di cui all’art 74 c. civ come modificata dalla legge n.219/2012, ha ampliato la sua formulazione prendendo in considerazione anche i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi, mentre in precedenza, per stabilire il legame di parentela, faceva riferimento al solo fatto di essere discendenti dal medesimo stipite: “ La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. “
  • In applicazione dell’art 74 c. civ, la legge n.219/2012 ha abrogato l’istituto della legittimazione che consentiva al genitore naturale prima della riforma, di riconoscere ai figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti dei figli legittimi. In secondo luogo, la norma citando i figli adottivi, non limita l’insorgenza del vincolo di parentela all’ipotesi dell’adozione ordinaria di minori ma comprende anche l’adozione in casi particolari per la quale, tale effetto era escluso in precedenza, poiché l’unico caso in cui il vincolo di parentela non sussiste, riguarda l’ipotesi dell’adozione di persone maggiori di età.
  • Il Titolo IX Capo II come modificato dal lgs n. 154/2013, ha unificato la disciplina relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, nei casi di crisi della coppia poiché ha dettato un regime unico applicabile sia ai casi di dissoluzione della coppia coniugale, che ai casi di cessazione della convivenza di fatto.

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

 La legge n.219/2012 ha modificato talune delle seguenti disposizioni relative alla disciplina riguardante l’atto di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio di cui può essere utile considerare alcuni aspetti, con riserva di affrontare in un secondo momento, altri profili della disciplina relativa ai figli nati fuori dal matrimonio come quelli pertinenti al cognome, all’inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, nonché relativi al tema dei figli incestuosi interessato anche esso, dalla riforma sulla filiazione .

  • Il riconoscimento è un atto solenne mediante il quale il genitore o i genitori tanto separatamente quanto congiuntamente anche se uniti in matrimonio con un’altra persona al momento del concepimento, costituiscono lo status di figlio riconosciuto. L’atto di riconoscimento fatto da un solo genitore, non può contenere indicazioni relative all’altro genitore poiché se fatte non hanno effetto.
  • Il riconoscimento come previsto dall’art 258 co. 1 c.civ, modificato dalla legge n.219/2012 produce effetti, solo nei confronti del genitore che lo ha effettuato e nei confronti del sui parenti .
  • Prima della legge n.219/2012, il figlio nato fuori dal matrimonio a differenza del figlio legittimo, istaurava la relazione di parentela solo con il genitore che lo aveva riconosciuto per cui non istaurava alcun legame giuridico nei confronti dei parenti del genitore, autore del riconoscimento. Tale circostanza, aveva rilevanti conseguenze sotto il profilo successorio poiché il figlio naturale, era successore ex lege soltanto del proprio genitore e non aveva alcun diritto successorio, nei confronti degli altri consanguinei ( es. zii, fratelli del genitore).Peraltro, sotto il profilo successorio l’art 537 co. 3 c.civ abrogato dalla legge n.219/2012, riconosceva ai figli legittimi, la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari, la quota spettante ai figli naturali che non si opponevano .
  • Sotto il profilo formale, il riconoscimento, può essere fatto con un atto pubblico notarile, nell’atto di nascita ovvero con una dichiarazione fatta davanti ad un pubblico ufficiale anche prima della nascita purché, dopo il concepimento, nonché in un testamento. Il riconoscimento fatto  in un testamento qualunque ne sia la forma, produce effetto dal momento della morte del testatore. Il riconoscimento è un atto irrevocabile per cui ha valore anche se il testamento è revocato ex art 256 c. civ.
  • Il riconoscimento è un atto puro, per cui non può essere sottoposto a termine o condizione. Talché è nulla ogni clausola, diretta a limitarne gli effetti ex art 257 c. civ.
  • La capacità di riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio si acquista con il compimento del sedicesimo anno di età. La legge n. 219/2020 ha previsto la possibilità che il giudice, possa autorizzare il minore di età inferiore, al riconoscimento valutate le circostanze del caso concreto e l’interesse del minore ex art 250 co.5 c. civ. Peraltro, non è ammessa la sostituzione processuale.
  • Gli effetti del riconoscimento di un minore di quattordici anni sono subordinati al suo assenso. La legge n. 219/2012 ha modificato l’art. 250 comma 2 c. civ, abbassando il limite di età del minore che era fissato a sedici anni.
  • Gli effetti del riconoscimento di un minore di quattordici anni già riconosciuto dall’altro genitore, sono subordinati al consenso di quest’ultimo. Nel caso in cui questi neghi il suo consenso, la legge n 219/2012 ha modificato l’art 250 co. 4 c.civ introducendo una specifica regola procedimentale specificando che
  • Il riconoscimento del figlio, non può essere rifiutato se risponde all’interesse del minore. Tuttavia, il genitore che vuole riconoscere il figlio a fronte del rifiuto dell’altro genitore, può presentare ricorso dinnanzi al tribunale competente. In caso di mancata opposizione entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, il giudice emette sentenza che tiene luogo del consenso mancante e adotta i provvedimenti relativi al mantenimento, affidamento e al cognome. In caso di opposizione fondata, il giudice dispone l’audizione di minore e adotta i provvedimenti urgenti e provvisori, al fine di instaurare la relazione tra il figlio e il genitore che ha presentato il ricorso.

Dott.ssa Fiamma Raugei
Mediatrice familiare

 

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