Le nuove forme di tutela contro la violenza in famiglia

violenza in famiglia

La tematica della violenza in famiglia è purtroppo ben nota alla nostra società. Per comprendere pienamente la portata del fenomeno in esame, pare opportuna una preliminare riflessione sull’evoluzione normativa dell’istituto giuridico della famiglia.

Dalla concezione pubblicistica della famiglia a quella personalistica

Secondo la celebre nota espressione del giurista Iemolo, “la famiglia è un’isola che il diritto può soltanto lambire”; il legislatore costituente, invece, la definisce come una società naturale fondata sul matrimonio.

Invero, entrambe le definizioni sottendono la difficoltà di circoscrivere la realtà della famiglia nell’ambito di una determinata categoria giuridica, in quanto, più di ogni altra formazione, essa interagisce con il tessuto sociale in cui vive, recependone le istanze, alle quali il diritto deve dare risposta.

A tal proposito, basti pensare al processo di metamorfosi che, a partire dagli anni ’70, l’istituto della famiglia ha attraversato sul piano sociale, e poi necessariamente, su quello giuridico.

Il riferimento è alla riforma del 1975, che ha introdotto rilevanti novità, adeguando finalmente la normativa codicistica del 1942 a quella di rilevanza costituzionale. Si deve a siffatto intervento legislativo, infatti, l’attuazione della parità tra i coniugi, l’abolizione della patria potestà e la conseguente  introduzione della potestà genitoriale, come anche il riconoscimento di una tutela effettiva dei diritti dei figli illegittimi.

Con la citata riforma inizia, in definitiva, a erodersi la struttura patriarcale e verticistica della famiglia, nonché la concezione strettamente pubblicistica della stessa, a vantaggio di una visione personalistica. Ed invero, se la prima concepisce i membri della famiglia come soggetti che rivestono uno status pubblicistico al quale sottostare, in ottemperanza ai valori dell’etica sociale; la seconda li considera come soggetti titolari di diritti, che trovano riconoscimento e piena esplicazione nei rapporti familiari.

Nell’ambito di siffatto trand si pongono gli ulteriori interventi legislativi, a partire dalla normativa sull’affidamento condiviso, all’introduzione della responsabilità genitoriale, fino alla legge sulle unioni di fatto, la quale ha posto al centro della tutela l’individuo, seppure all’interno di una relazione – o meglio di una formazione sociale -, a prescindere dalla sussistenza del vincolo matrimoniale.

Ebbene, una siffatta nuova prospettiva ha determinato certamente anche delle conseguenze sul piano

della tutela giuridica, apprestata dall’ordinamento per l’esplicazione dei rapporti familiari.

Il riconoscimento degli illeciti familiari: tra tutela civile e penale

Nell’ambito della tradizionale concezione della famiglia non trovava riconoscimento la nozione di illecito familiare, inteso come violazione posta in essere al suo interno dai membri stessi nei confronti di altri ( e nello specifico sia nel rapporto di coniugio che in quello genitori – figli).

Se, infatti, il diritto, stando alla definizione del giurista Iemolo, poteva soltanto lambire l’istituto della famiglia, il legislatore non poteva spingersi oltre un certo limite nell’apprestare delle sanzioni giuridiche a determinati comportamenti. La sussistenza del vincolo familiare giustificava, infatti, la tolleranza di talune condotte e precludeva l’applicabilità del generale sistema della responsabilità aquiliana e della conseguente tutela risarcitoria.

Trovava, in definitiva, applicazione soltanto quel sistema di tutela previsto dal legislatore, secondo un principio di tipicità (si consideri, a tal proposito l’addebito della separazione nei confronti del coniuge

che avesse violato i doveri di coniugio).

Si deve alla giurisprudenza di legittimità l’inversione di tendenza dell’ultimo ventennio, che ha progressivamente ammesso la configurabilità dell’illecito civile all’interno del rapporto familiare, seppure entro i limiti di condotte “che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona” (Cass. Civ. n. 9801/2005), ed oggi anche all’interno di un’unione di fatto, laddove essa abbia “le caratteristiche di serietà e stabilità, in considerazione dell’irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti ai sensi dell’art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo”(Cass. Civ. n. 15481/2013).

Pare evidente che è la persona, in quanto tale, il centro della tutela dell’ordinamento giuridico, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione: la violazione dei diritti fondamentali, ancorché perpetrata in famiglia, non è più socialmente accettabile e tollerabile.

Le condotte in concreto giuridicamente rilevanti. La violenza in famiglia di tipo psicologico.

Alla luce del mutato contesto sociale e giuridico, quelle condotte considerate quasi “fisiologiche” all’interno del rapporto di coniugio, in cui la donna subiva la potestas del marito, nell’attuale sistema normativo danno luogo a un illecito civile risarcibile, e nei casi più gravi, integrano fattispecie di reato penalmente perseguibili. Sul punto si consideri la violenza di genere, un tempo sottaciuta, e che oggi costituisce un fenomeno al centro dell’attenzione sociale e mediatica.

Il riferimento è non solo alla violazione di doveri materiali, ma soprattutto di quelli morali, quali la lesione della dignità del coniuge perpetrata con comportamenti denigratori e umilianti, o a con un linguaggio prevaricatorio, o ancora, con la privazione delle relazioni sociali.

Si tratta di comportamenti che, anche se non sfociano in violenza fisica, si traducono comunque in abuso psicologico della vittima, la quale subisce un progressivo deterioramento psicologico, fino ad arrivare nei casi più gravi al suicidio.

Sulla scorta di un’interpretazione costituzionalmente orientata è, infatti, pacifico che il reato di maltrattamenti in famiglia ex art 572 c.p. non è integrato soltanto da condotte fisiche, ma anche da quelle che si manifestano con abusi di tipo psicologico, che determinano, spesso, l’annullamento della personalità della vittima  e l’incapacità della stessa di reagire e opporsi al suo carnefice.

Ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa de qua, tuttavia, non è sufficiente una singola condotta, bensì il compimento di atti ripetuti nel tempo, seppure intervallati; parimenti, non è necessario che il soggetto agentesi rappresenti un programma criminoso specifico, essendo sufficiente che abbia “la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima” (Cass. pen. 2003 n. 33106).

Condotte di violenza psicologica possono, ancora, integrare altre fattispecie criminose, quali il reato di stalking, laddove si traducano in atti reiterati, minacciosi o molesti tali che possano ingenerare nella vittima uno stato di paura o di ansia o un fondato timore per l’incolumità propria o di un caro, o tali da costringere a cambiare le proprie abitudini di vita; o ancora, i reati di violenza privata, quando con l’abuso psicologico la vittima è costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, e di minaccia, quando la violenza verbale si “tinteggia” di toni particolarmente intimidatori.

Ebbene, se sul piano giuridico le condotte vengono individuate secondo il noto principio di tipicità, in concreto non è sempre facile riconoscere fenomeni di violenza in famiglia di tipo psicologico. Spesso ci sono retaggi del passato, che filtrano la realtà in cui ci si imbatte e che costituiscono, purtroppo, un deterrente alla denuncia da parte della vittima.

Conclusioni

Non può certamente negarsi che, il tema della violenza di genere nell’ambito delle dinamiche familiari trova oggi un maggiore riconoscimento  che in passato, nonostante alcuni retaggi tendano a volte ad oscurarne l’effettiva portata. Va, ancora, riconosciuta una maggiore attenzione da parte del legislatore, che ha introdotto delle forme di tutela, la cui effettività, tuttavia, deve necessariamente fare i conti con i tempi dell’ iter giudiziale.

Alla luce di ciò, pertanto, sarebbe auspicabile un maggiore intervento su un piano sociale, volto a sensibilizzare i consociati, e nello specifico, anche gli uomini, in una prospettiva di formazione e di educazione ispirata ai valori del rispetto e dell’eguaglianza sociale. Dovrebbero, in definitiva, introdursi delle misure di prevenzione sociale, come l’home visiting, cosicché la sanzione penale trovi applicazione sulla base del principio di estrema ratio.

Va, infine, rilevato che per quanto la tematica della violenza in famiglia di tipo psicologico si attagli maggiormente al genere femminile, non mancano casi di violenza subita anche da parte degli uomini: la violenza in famiglia trova le sue origini in contesti molto radicati e  può avere degli effetti sulla formazione della personalità dell’individuo, a prescindere dal sesso.

Avv. Provvidenza Nocito

 

 

 

 

 

 

 

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