La revoca è una pronuncia volta ad eliminare gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione e, quindi, a ripristinare la capacità di agire in una persona divenuta capace di intendere e di volere.
La revoca dell’inabilitazione e dell’interdizione
L’articolo 429 c.c., stabilisce che nel caso in cui venissero meno i presupposti che hanno portato all’inabilitazione e all’interdizione, gli stessi soggetti che ne hanno fatto istanza, ad esclusione dell’inabilitato o dell’interdicendo, possono chiederne la revoca.
La domanda di revoca dev’essere presentata tramite ricorso e notificata al Pubblico Ministero, unitamente al decreto che fissa la data dell’udienza.
Se il Tribunale, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione o dell’interdizione, non crede che l’interdetto o l’inabilitato, abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e trasmettere gli atti al giudice tutelare perché apra una procedura di amministrazione di sostegno.
Cosa fa il giudice per accertare il venir meno dei presupposti?
Per valutare effettivamente il venir meno dei presupposti della misura tutelare il secondo comma dell’articolo 429 prescrive a carico del giudice tutelare l’obbligo di vigilare se l’inabilitazione o l’interdizione stia o meno continuando. In tale ultimo caso ha l’obbligo di informare il pubblico ministero.
Durante il giudizio di revoca dell’inabilitazione il giudice può ritenere opportuno che il soggetto venga assistito, successivamente alla revoca, da un amministratore di sostegno.
Una volta accertati il venir meno dei presupposti, il terzo comma dell’articolo 429 dispone, la trasmissione degli atti al giudice tutelare.
Quali sono gli effetti della pronuncia di revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione?
La sentenza che dichiara la revoca dell’inabilitazione produce i suoi effetti da quando passa in giudicato ai sensi dell’articolo 431 del codice civile. È diversa da quanto, invece, accade per il provvedimento di inabilitazione che produce i suoi effetti da quando viene reso pubblico. L’inabilitato riacquista la piena capacità di agire e può riprendere ad esercitare i propri diritti.
Il legislatore, tuttavia, ha previsto un requisito particolare di validità degli atti compiuti dal soggetto dopo la revoca dell’inabilitazione; infatti, sono considerati pienamente validi soltanto quelli per i quali è esclusa ogni impugnativa.
La possibilità di impugnare è esclusa se la sentenza di revoca è passata in giudicato, mentre possono essere soggetti ad impugnazione gli atti compiuti quando la revoca è stata esclusa da una sentenza passata in giudicato.
Dalla revoca dell’interdizione all’inabilitazione.
Esiste un caso disciplinato nel codice civile, all’art. 432, in cui può essere dichiarata l’inabilitazione partendo da un giudizio di interdizione.
La norma afferma che il giudice che revoca la sentenza di interdizione di un soggetto può, nello stesso tempo, qualora ritenga il soggetto incapace di provvedere completamente ai propri interessi, dichiarare l’inabilitazione di tale soggetto.
Anche in questo caso, la validità degli atti compiuti dall’inabilitato dopo la sentenza di revoca dell’interdizione è subordinata all’esclusione della revoca con sentenza passata in giudicato.
La revoca dell’inabilitazione è disposta quando cessa, la causa che ha dato luogo; se, lo si ritiene opportuno, il Tribunale che pronuncia la revoca può avviare il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno.
Legittimati a chiedere la revoca sono gli stessi soggetti che possono promuovere il procedimento di inabilitazione.
A differenza della sentenza di interdizione e di inabilitazione, quella della revoca produce effetto soltanto dal suo passaggio in giudicato.
Maria Bertone
dott.ssa in Giurisprudenza
Un pensiero su “La revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione”
Buongiorno dottoressa mi chiamo Elpidio Maddaluna sono stato interdetto dal tribunale di Parma nel 2005 a mia insaputa ,per coprire una truffa medica ,e a seguito di questa interdizione mi è stato impiantato un dispositivo medico attivo dietro al collo che mi dà dei gravi disturbi neurologici. Non so come fare per difendermi . Scrivo da Roma dove risiedo attualmente tel 3892327888