Dal matrimonio derivano a carico dei coniugi obblighi come il dovere di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione nonché di assistenza morale e materiale.
Il rapporto sessuale può essere inquadrato nell’ambito del dovere morale e di assistenza che rende possibile il soddisfacimento delle esigenze di vita sentimentali del coniuge, nonché l’esplicarsi della comunione matrimoniale.
Da tale assunto ne deriva che il rifiuto di avere rapporti sessuali in determinati casi può configurare la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e pertanto costituire causa di addebito nella separazione.
Il rifiuto e’ sempre giuridicamente rilevante?
Non sempre il rifiuto di rapporti sessuali comporta delle conseguenze giuridiche. Infatti l’atteggiamento di rifiutare rapporti intimi si pone in contrasto con il summenzionato dovere di assistenza morale se perdura nel tempo ed è idoneo ad offendere la personalità e la dignità del coniuge. È ovvio che in presenza di impedimenti (ad esempio malattia, precedenti tradimenti o violenza) non potrà assumere rilevanza.
Dunque l’astensione dai rapporti sessuali ha conseguenze civili quando è espressione di un totale rifiuto, disinteresse o “repulsione” del coniuge,che causa a chi lo subisce umiliazione e disagio.
Inoltre affinchè sia rilevante necessita un nesso eziologico tra il rifiuto dei rapporti sessuali ed il fallimento della vita coniugale: In altre parole, l’ingiustificata negazione di una normale vita sessuale deve essere il motivo che ha determinato l’intollerabilità della convivenza.
In merito la Cassazione ha chiarito che , “il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner – configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’articolo 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale” (Cass. n. 19112/2012).
Quindi quali sono le conseguenze del rifiuto ad avere rapporti sessuali?
Il rifiuto di rapporti sessuali può portare alla separazione, essendo un diritto del coniuge rifiutato chiedere al giudice di accertare la intollerabilità della convivenza e, quindi, di ottenere la separazione legale.
Se la causa della intollerabilità èrappresentata dallacostanteastinenza intima, il rifiutato può chiedere al giudice di addebitare la responsabilità della separazione al trasgressore.
Ovviamente la valutazione dell’addebito viene decisasia sulla base delle prove assunte in giudizio, sia analizzando il comportamento dei partner durante la vita coniugale.
Una volta provato che la fine del matrimonio è addebitabile a tale condotta, il coniuge che subisce l’addebito perde il diritto al mantenimento, il diritto di succedere al coniuge e seè anche quello economicamente più forte (e che quindi non ha diritto all’assegno di mantenimento), l’addebito può comportare una condanna al risarcimento dei danni patrimoniali.
In conclusione solo il rifiuto che integri un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio può dare luogo a scenari processuali che si risolvono in una separazione, diversamente potrebbe essere riconducibile ad altre cause ed assumere diversi epiloghi.
Avv. Debora Stasolla